Evoluzione del quadro normativo nazionale
Nella Tabella che segue si descrive l’evoluzione della normativa italiana in materia di PCTO, partendo dall’originaria introduzione del decreto legislativo 77/2005 di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (Riforma Moratti), fino alle recenti novità previste dalla legge di Bilancio 2019.
PROVVEDIMENTO NORMATIVO |
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI |
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. |
Tale decreto, fissando i tratti salienti dei percorsi e le figure ordinamentali di riferimento, gran parte delle quali sono a tutt’oggi ancora vigenti, affidava alla richiesta di ogni singolo studente la possibilità di svolgere con la predetta modalità e nei limiti delle risorse assegnate alla scuola, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. |
Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 |
Ha ulteriormente contribuito a consolidare la metodologia dell'alternanza favorendo l'orientamento degli studenti e gettando le basi per la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. |
Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” |
Con l’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha esteso l’attivazione delle attività di alternanza scuola lavoro durante l’ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, con un ammontare minimo di 200 ore nei licei e di 400 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Il testo normativo, facente riferimento ai percorsi di cui al citato d.lgs. 77/2005, prevedeva, inoltre: l’ampliamento delle tipologie di strutture ospitanti; · la possibilità di svolgimento dei percorsi durante la sospensione delle attività didattiche, con la modalità · dell’impresa formativa simulata, o anche all’estero; lo stanziamento di apposite risorse da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei percorsi; · la formazione, a cura delle scuole, degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” |
Nell’ambito della riorganizzazione delle funzioni che le Camere di Commercio - che ha previsto il coinvolgimento del sistema camerale nella tematica dell’orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti - ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro con la collaborazione di UNIONCAMERE ed il contributo delle Camere di commercio del territorio italiano. |
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. |
In attuazione delle deleghe contenute nei commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge 107/2015, reca le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e degli esami di Stato ed in particolare, per quel che qui interessa, degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. In tale norma viene stabilito che: · l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, che ammette il candidato interno in possesso, tra gli altri, del requisito dello svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio (licei, istituti tecnici o professionali) nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. 62/2017). Tale previsione rimane, tuttavia, disapplicata limitatamente all’anno scolastico 2018/2019 per effetto del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 (ved. infra), convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; · per i candidati esterni l’ammissione all’esame di Stato è subordinata allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro (art. 14 comma 3, d.lgs. 62/2017). Anche tale previsione risulta disapplicata limitatamente all’anno scolastico 2018/2019 per effetto del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 (ved. infra), convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza svolta nel percorso di studi (articolo 17, comma 9, d.lgs. 62/2017); |
Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”. |
Il decreto definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti coinvolti nei percorsi di cui al d.lgs. 77/2005 e le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. |
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti. |
La disposizione prevede: · la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva minima: ü non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; ü non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; ü non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. · la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi. Quale principale portata innovativa, si evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate. A fronte di tali elementi di forte innovazione, rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in quanto: · la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005, confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti29”; le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in tema di valutazione e certificazione; · è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero; · la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia; · rimangono in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici; · rimane ferma l’inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle esperienze di apprendistato di 1° livello, finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183. |